martedì 28 luglio 2009

Riforma sulle intercettazioni: limiti anche alle immagini ottenute con la videosorveglianza


Ciao ragazzi,
Vi giro l'articolo dell'amica Maria Lucia Infantino, legale nonchè segretaria cittadina di Trecate dell'Italia dei Valori.
Il suo pezzo è molto interessante perchè conferma i miei seri dubbi sul fatto che la videosorveglianza sia un mezzo efficace per garantire la sicurezza e per combattere la criminalità a Galliate.

Rebecchi Lorenzo
3470900421

"Il 9 giugno scorso il Governo ha presentato alla Camera dei Deputati un maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, su cui ha posto, con esito positivo, la fiducia. Il testo è stato trasmesso al Senato per il completamento dell’iter di approvazione.
Le novità sono molteplici, ma sicuramente quelle più importanti riguardano la limitazione di ammissibilità delle intercettazioni e l’estensione dei divieti della loro pubblicazione, anche parziale, anche per riassunto.
In merito alla prima questione, sebbene non venga modificato il catalogo dei reati per i quali sono consentite le intercettazioni (art. 266 cpp, tra i quali, i delitti concernenti sostanze stupefacenti, i delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni e quelli concernenti armi), la novella richiede l’esistenza di evidenti indizi di colpevolezza e , oltre alla già prevista indispensabilità, anche la necessità della sussistenza di specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento di autorizzazione. I nuovi limiti saranno applicabili anche alle intercettazioni di immagini mediante riprese televisive e all’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni. Mentre le intercettazioni ambientali (cioè quelle tra presenti) saranno possibili solo se vi è un fondato motivo di ritenere che nel luogo ove sono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa.
Le intercettazioni non potranno essere utilizzate in procedimenti diversi da quello in cui sono stati autorizzati. Non potranno essere impiegate neppure nel procedimento in cui sono autorizzate se nel corso del processo il fatto illecito viene qualificato in modo diverso e non rientra più nell’elenco dei reati per cui si possono effettuare le intercettazioni.
Inoltre, per rendere ancora più farraginosa la procedura, la competenza ad autorizzare, attualmente attribuita al Giudice delle indagini preliminari, passerà al Tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
Per quanto riguarda la pubblicazione del contenuto delle intercettazioni ne è stabilito il divieto fino alla conclusione delle indagini preliminari, mentre, i verbali e le intercettazioni non acquisite nel procedimento penale dovranno rimanere segrete. La violazione di tali disposizioni integra un rato.
Le restrizioni su tale importante mezzo di prova sono rilevanti e imponenti, ma , si è detto dai propositori del ddl, necessari per l’abuso che si è fatto di tale strumento.
Però, come non evidenziare che senza le intercettazioni non si sarebbe scoperto lo scandalo della Clinica Santa Rita, non si sarebbero individuati gli autori di stupri e di gravi delitti contro la persona?
Come non rilevare, che impedire anche la pubblicazione parziale del contenuto di un’intercettazione, implica necessariamente una limitazione alla liberà di informazione?"

Avv. Maria Lucia Infantino
Referente cittadina
Italia dei Valori - Trecate

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