venerdì 21 maggio 2010
Regolamento congressi coordinamento cittadino 2010 Italia dei Valori
REGOLAMENTO CONGRESSI TERRITORIALI IDV adottate dall’Ufficio di Presidenza martedì 11 maggio 2010
1. REGOLE CONGRESSUALI GENERALI
1.1. Date e note generali
1. I congressi territoriali di Italia dei Valori si terranno a partire dal 15 maggio 2010 e si
concluderanno, inderogabilmente, entro il 15 ottobre 2010 secondo il seguente calendario:
- congressi cittadini e provinciali: dal 15 maggio al 30 luglio 2010
- congressi regionali: dal 15 settembre al 15 ottobre 2010
2. Possono partecipare alla fase congressuale solo gli iscritti in regola (vedi punto 1.2.1).
3. Non c’è delega: ogni iscritto vota per sé e deve essere presente alla votazione.
4. Gli eletti ai vari livelli durano in carica 2 (due) anni, salvo dimissioni o scioglimento anticipato degli organismi da parte dell’Ufficio di Presidenza, come previsto dallo statuto e comunque fino alla nomina dei successivi organismi.
1.2. Elettorato attivo
1. Possono partecipare alla fase congressuale territoriale gli iscritti al partito secondo le regole già fissate e approvate dal congresso nazionale:
- i nuovi iscritti 2010 (non iscritti nel 2009) in regola alla data del 29 marzo 2010
- i vecchi iscritti 2009 che hanno rinnovato la quota 2010 entro il 30 aprile 2010
- gli eletti nelle istituzioni e gli amministratori (vedi punto 1.2.2) in regola con la quota di adesione al partito al 30 aprile 2010
2. Gli eletti nelle istituzioni e gli amministratori sono: i componenti dell’esecutivo nazionale; i consiglieri e gli assessori provinciali; i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni e/o circoscrizioni, tutti gli eletti nelle istituzioni territoriali.
Gli eletti nelle istituzioni e gli amministratori (di cui al punto 1.2.2) che dovessero aderire ad IDV dopo la data del 30 aprile 2010 (chiusura adesioni per il congresso) potranno essere autorizzati dall’Ufficio di Presidenza e per esso dall’ufficio UNO.
Tutti gli eletti nelle istituzioni (eletti e amministratori) devono essere in regola con i versamenti previsti dall’art. 4 dello statuto nazionale e dall’atto di impegno assunto con Italia dei Valori.
La mancanza dei due precedenti punti comporta l’impossibilità di partecipare alla fase congressuale territoriale.
3. L’unico elenco degli iscritti, valido ai fini congressuali, è quello approvato e certificato dall’Ufficio Nazionale Organizzativo.
2. CONGRESSI CITTADINI
2.1. Congressi cittadini possono essere celebrati congressi cittadini purchè autorizzati dal competente
coordinamento regionale ovvero dall’ufficio nazionale organizzativo (UNO).
2. La data dei congressi cittadini è fissata dal coordinatore provinciale, sentito il coordinatore
regionale e in accordo con l’ufficio UNO (in ogni caso nei tempi stabiliti al punto 1.1.1).
3. Il congresso cittadino elegge il responsabile cittadino; elegge altresì il coordinamento
cittadino con voto a preferenza unica.
4. Il numero dei componenti del coordinamento cittadino è così fissato:
- n° 6 componenti nei comuni fino a 15.000 abitanti (più il responsabile cittadino)
- n° 9 componenti nei comuni fino a 100.000 abitanti (più il responsabile cittadino)
- n° 12 componenti nei comuni oltre 100.000 abitanti (più il responsabile cittadino)
5. Le candidature a responsabile cittadino e componente del coordinamento cittadino vanno
presentate al presidente dell’assemblea congressuale (ovvero al garante per il congresso)
entro le ore 12,00 del giorno precedente il congresso.
6. Ogni iscritto (art.1.2) può candidarsi alla carica di componente del coordinamento cittadino.
7. Del coordinamento cittadino fanno parte di diritto sindaco, assessori e consiglieri in carica
del comune in questione.
8. Risulta eletto responsabile cittadino chi prende la maggioranza relativa dei voti.
9. Risultano eletti componenti del direttivo cittadino i candidati più votati; in caso di parità è eletto il più giovane.
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